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    Valutazione di impatto ambientale
 
La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986, per le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed elencate in apposito decreto (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988), è necessaria anche in zone non sottoposte a vincoli di tutela paesaggistica.

La domanda, corredata dallo Studio di impatto ambientale (S.I.A.), deve essere presentata, oltre che al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, titolare della procedura, alle Regioni e agli altri Enti competenti, anche a questa Direzione ed alle Soprintendenze di settore territorialmente interessate.

Il soggetto richiedente ha l'obbligo di darne formale annuncio al pubblico tramite pubblicazione, a mezzo stampa, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata e su un quotidiano a diffusione nazionale (articolo 6, comma 3 della legge n. 349 del 1986).

Entro il termine di trenta giorni dall'annuncio sui quotidiani, qualsiasi cittadino può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, a questa Direzione Generale ed alla regione interessata, istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale (articolo 6, comma 9, della legge n. 349 del 1986).

Questa Direzione, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica numero 173 del 10 giugno 2004 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali), istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, acquisendo i pareri delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per i Beni Archeologici.

L'esame della documentazione, quindi, viene effettuato congiuntamente alle Soprintendenze per beni architettonici e per il paesaggio e per i beni archeologici che esprimono le proprie valutazioni trasmettendole a questa Direzione che, sentita la Direzione Generale per i Beni Archeologici, provvede alla definizione del parere conclusivo per il successivo inoltro al Capo Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici il quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera e), del Regolamento, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, esprime la volontà dell'Amministrazione nel procedimento di V.I.A. con il successivo inoltro del parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

La procedura si conclude con l'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di un Decreto di valutazione di impatto ambientale a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali (decreto di concerto, articolo 6, comma 4, della legge n. 349 del 1986), che definisce il giudizio sulla compatibilità ambientale dell'opera proposta.

Valutazione di progetti riguardanti opere relative al sistema elettrico nazionale (Disciplina speciale - c.d. Decreto sblocca centrali)

Il decreto legge n. 7 del 7 febbraio 2002, riportante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" ( c.d. decreto sblocca centrali ), è stato emanato per far fronte all'emergenza energetica del paese. Tale decreto è stato convertito in legge n. 55 del 9 aprile 2002.

Ai sensi della legge n. 55 del 9 aprile 2002, e delle successive disposizioni normative, legge 17 aprile 2003 n. 83 (conversione in legge del D. L. n. 25 del 18 febbraio 2003 ) e legge n. 290 del 27 ottobre 2003 (conversione in legge del D.L. n. 239 del 29 agosto 2003), le opere relative a nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, o a interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono autorizzati con un provvedimento unico emanato dal Ministero delle attività produttive.

I progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 349 del 1986, con la sospensione dell'efficacia dell'Allegato IV al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988.

Come per le altre opere sottoposte a V.I.A., la domanda, corredata dallo Studio di impatto ambientale, deve essere presentata oltre che agli altri Enti competenti, anche a questa Direzione.

Analogamente a quanto avviene per le altre procedure di V.I.A., questa Direzione, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica numero 173 del 10 giugno 2004 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ), istruisce i provvedimenti V.I.A. di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, acquisendo i pareri delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per i Beni Archeologici.

Anche per questa tipologia di opere, l'esame della documentazione viene effettuato congiuntamente alle Soprintendenze per beni architettonici e per il paesaggio e per i beni archeologici che esprimono il proprio parere trasmettendolo a questa Direzione Generale che, sentita la Direzione Generale per i Beni Archeologici, provvede alla definizione del parere conclusivo per il successivo inoltro al Capo Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici. Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera e), del Regolamento, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, esprime la volontà dell'Amministrazione nel procedimento di V.I.A. con il successivo inoltro del parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che predispone il provvedimento finale.

Come nella procedura ordinaria di V.I.A., Il decreto di valutazione di impatto ambientale viene firmato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro per i beni e le attività culturali.

La predetta legge dispone altresì che l'esito positivo della V.I.A.. costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio, finalizzato al rilascio di una "autorizzazione unica" da parte del Ministero delle attività produttive.

Valutazione dei progetti relativi a infrastrutture e insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (Disciplina speciale - Legge Obiettivo)

Al fine di disciplinare in maniera speciale la realizzazione di opere ritenute strategiche per lo sviluppo del paese, elencate con delibera CIPE del 21 dicembre 2001 (Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche), il Governo ha emanato la legge n. 443 del 21 dicembre 2001, la cui attuazione è data dal Decreto Legislativo n. 190 del 20 agosto 2002.

Il Decreto Legislativo n. 190 del 2002 prevede che il progetto preliminare relativo alla realizzazione di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale deve essere presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, titolare della procedura e, ove competenti, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle Regioni o alle province autonome competenti per territorio.

Le amministrazioni interessate devono trasmettere il proprio parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ento 90 giorni dalla ricezione del progetto preliminare.

Nel caso di opere sottoposte a V.I.A. di competenza regionale o completamente esenti da procedura di V.I.A., questa Direzione, qualora siano interessate aree o beni puntuali vincolati, si esprime sul progetto preliminare e l'esame della documentazione viene effettuato congiuntamente alle Soprintendenze per beni architettonici e per il paesaggio e per i beni archeologici che esprimono il proprio parere trasmettendolo a questa Direzione Generale.

Questa Direzione, recepito il parere delle suddette Soprintendenze di settore, comunica la propria valutazione al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici che definisce il parere da inoltrare Ministero per le infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una volta recepiti i pareri di tutte le amministrazioni interessate, formula la propria proposta conclusiva al CIPE (www.cipecomitato.it) che, a maggioranza, decide sull'esito dell'intera procedura.

Nel caso di opere elencate nella delibera CIPE di Legge Obiettivo, sottoposte a V.I.A.. di competenza statale, la procedura è in parte uguale a quella già descritta per la V.I.A. statale ordinaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, lettera (g, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 173 del 10 giugno 2004 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali).

L'esame della documentazione, quindi, viene effettuato congiuntamente alle Soprintendenze per beni architettonici e per il paesaggio e per i beni archeologici che, qualora l'opera proposta interessi aree o beni puntuali vincolati, esprimono le proprie valutazioni trasmettendole alla Direzione Generale per i Beni Archeologici e a questa Direzione. Questa Direzione, sentita la Direzione Generale per i Beni Archeologici, provvede alla definizione dell'istruttoria tecnica inoltrando la propria relazione al Capo Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici il quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera e), del Regolamento, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, esprime la volontà dell'Amministrazione nel procedimento di V.I.A. e invia il proprio parere tecnico all'Ufficio di Gabinetto per l'emanazione del provvedimento di valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera a firma del Ministro, da inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (articolo 18, comma 5, del Decreto Legislativo numero 190 del 20 agosto 2002).

 
Fonte: http://www.bap.beniculturali.it
 

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