legge n. 349 del 1986
, per
le categorie di opere in grado di produrre rilevanti
modificazioni dell'ambiente ed elencate in apposito decreto
(decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988
),
è necessaria anche in zone non sottoposte a vincoli di
tutela paesaggistica.
La domanda, corredata dallo Studio di impatto ambientale (S.I.A.), deve essere presentata, oltre che al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, titolare della procedura, alle Regioni e agli altri Enti competenti, anche a questa Direzione ed alle Soprintendenze di settore territorialmente interessate.
Il soggetto richiedente ha l'obbligo
di darne formale annuncio al pubblico tramite pubblicazione,
a mezzo stampa, sul quotidiano più diffuso nella regione
territorialmente interessata e su un quotidiano a diffusione
nazionale (articolo 6, comma 3 della
legge n. 349 del 1986
).
Entro il termine di trenta giorni
dall'annuncio sui quotidiani, qualsiasi cittadino può
presentare, in forma scritta, al
Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio, a questa Direzione Generale ed
alla regione interessata, istanze, osservazioni o pareri
sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale
(articolo 6, comma 9, della
legge n. 349 del 1986
).
Questa Direzione, secondo quanto
previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g) del
Decreto del Presidente della
Repubblica numero 173 del 10 giugno 2004
(Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attività
culturali), istruisce i provvedimenti di
competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di
impatto ambientale, acquisendo i pareri delle Soprintendenze
di settore e della
Direzione Generale per i Beni
Archeologici.
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L'esame della documentazione, quindi, viene effettuato congiuntamente alle Soprintendenze per beni architettonici e per il paesaggio e per i beni archeologici che esprimono le proprie valutazioni trasmettendole a questa Direzione che, sentita la Direzione Generale per i Beni Archeologici, provvede alla definizione del parere conclusivo per il successivo inoltro al Capo Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici il quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera e), del Regolamento, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, esprime la volontà dell'Amministrazione nel procedimento di V.I.A. con il successivo inoltro del parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
La procedura si conclude con
l'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio di un Decreto di valutazione di
impatto ambientale a firma del Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Ministro per i Beni e le
Attività Culturali (decreto di concerto, articolo 6, comma
4, della legge n. 349 del
1986
), che definisce il
giudizio sulla compatibilità ambientale dell'opera proposta.
Valutazione di progetti riguardanti opere relative al sistema elettrico nazionale (Disciplina speciale - c.d. Decreto sblocca centrali)
Il
decreto legge n. 7 del 7 febbraio 2002
,
riportante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale" ( c.d. decreto sblocca centrali
), è stato emanato per far fronte all'emergenza energetica
del paese. Tale decreto è stato convertito in
legge n. 55 del 9 aprile 2002
.
Ai sensi della
legge n. 55 del 9 aprile 2002
,
e delle successive disposizioni normative,
legge 17 aprile 2003 n. 83
(conversione in legge del D.
L. n. 25 del 18 febbraio 2003
) e legge
n. 290 del 27 ottobre 2003
(conversione in legge del
D.L. n. 239 del 29 agosto 2003
),
le opere relative a nuovi impianti di produzione di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, o a
interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio
degli stessi, sono autorizzati con un provvedimento unico
emanato dal
Ministero delle attività produttive.
I progetti sono sottoposti a
valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della
legge 349 del 1986
,
con la sospensione dell'efficacia dell'Allegato IV al
decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988
.
Come per le altre opere sottoposte a V.I.A., la domanda, corredata dallo Studio di impatto ambientale, deve essere presentata oltre che agli altri Enti competenti, anche a questa Direzione.
Analogamente a quanto avviene per le
altre procedure di
V.I.A., questa Direzione, secondo quanto previsto
dall'articolo 8, comma 2, lettera g) del
Decreto del Presidente della Repubblica
numero 173 del 10 giugno 2004
(Regolamento
di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali ), istruisce i provvedimenti
V.I.A. di competenza del Ministero nei
procedimenti di valutazione di impatto ambientale,
acquisendo i pareri delle Soprintendenze di settore e della
Direzione Generale per i Beni
Archeologici.
Anche per questa tipologia di opere, l'esame della documentazione viene effettuato congiuntamente alle Soprintendenze per beni architettonici e per il paesaggio e per i beni archeologici che esprimono il proprio parere trasmettendolo a questa Direzione Generale che, sentita la Direzione Generale per i Beni Archeologici, provvede alla definizione del parere conclusivo per il successivo inoltro al Capo Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici. Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera e), del Regolamento, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, esprime la volontà dell'Amministrazione nel procedimento di V.I.A. con il successivo inoltro del parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che predispone il provvedimento finale.
Come nella procedura ordinaria di V.I.A., Il decreto di valutazione di impatto ambientale viene firmato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro per i beni e le attività culturali.
La predetta legge dispone altresì che l'esito positivo della V.I.A.. costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio, finalizzato al rilascio di una "autorizzazione unica" da parte del Ministero delle attività produttive.Valutazione dei progetti relativi a infrastrutture e insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (Disciplina speciale - Legge Obiettivo)
Al fine di disciplinare in maniera
speciale la realizzazione di opere ritenute strategiche per
lo sviluppo del paese, elencate con delibera
CIPE del 21 dicembre 2001 (Legge obiettivo: 1°
Programma delle infrastrutture strategiche), il Governo ha
emanato la legge n. 443 del
21 dicembre 2001
, la cui
attuazione è data dal
Decreto Legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
.
Il
Decreto Legislativo n. 190 del 2002
prevede che il progetto preliminare relativo alla
realizzazione di infrastrutture e di insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale deve essere presentato
al
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, titolare della procedura e, ove
competenti, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio, al Ministero delle attività produttive e al
Ministero per i beni e le attività
culturali, nonché alle Regioni o alle province
autonome competenti per territorio.
Le amministrazioni interessate devono trasmettere il proprio parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ento 90 giorni dalla ricezione del progetto preliminare.
Nel caso di opere sottoposte a V.I.A. di competenza regionale o completamente esenti da procedura di V.I.A., questa Direzione, qualora siano interessate aree o beni puntuali vincolati, si esprime sul progetto preliminare e l'esame della documentazione viene effettuato congiuntamente alle Soprintendenze per beni architettonici e per il paesaggio e per i beni archeologici che esprimono il proprio parere trasmettendolo a questa Direzione Generale.
Questa Direzione, recepito il parere delle suddette Soprintendenze di settore, comunica la propria valutazione al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici che definisce il parere da inoltrare Ministero per le infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una volta recepiti i pareri di tutte le amministrazioni interessate, formula la propria proposta conclusiva al CIPE (www.cipecomitato.it) che, a maggioranza, decide sull'esito dell'intera procedura.
Nel caso di opere elencate nella
delibera
CIPE di Legge Obiettivo, sottoposte a
V.I.A.. di competenza statale, la procedura è in
parte uguale a quella già descritta per la
V.I.A. statale ordinaria, secondo quanto stabilito
dall'articolo 8, comma 2, lettera (g, del
Decreto del Presidente della Repubblica
numero 173 del 10 giugno 2004
(Regolamento
di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali).
L'esame della documentazione, quindi,
viene effettuato congiuntamente alle
Soprintendenze per beni architettonici
e per il paesaggio e
per i beni archeologici
che, qualora l'opera proposta interessi aree o beni puntuali
vincolati, esprimono le proprie valutazioni trasmettendole
alla
Direzione Generale per i Beni
Archeologici e a questa Direzione. Questa
Direzione, sentita la Direzione Generale per i Beni
Archeologici, provvede alla definizione dell'istruttoria
tecnica inoltrando la propria relazione al Capo Dipartimento
per i Beni Culturali e Paesaggistici il quale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, lettera e), del
Regolamento, acquisite le
valutazioni delle direzioni generali competenti, esprime la
volontà dell'Amministrazione nel procedimento di
V.I.A. e invia il proprio parere tecnico
all'Ufficio di Gabinetto per l'emanazione del provvedimento
di valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera a
firma del Ministro, da inoltrare al
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (articolo 18, comma 5, del
Decreto Legislativo numero 190 del
20 agosto 2002
).