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LE PISTE
CICLABILI |
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Le caratteristiche
geometriche e plano-altimetriche delle piste ciclabili sono desumibili
dalle norme C.N.R. e dalla summenzionata Legge n. 208/91 la quale
distingue innanzitutto tra piste in sede propria - fisicamente separate
da quelle per i veicoli a motore ed i pedoni tramite idonei
spartitraffico longitudinali rialzati - e piste in sede riservata
qualora l’elemento di separazione sia valicabile e costituito da una
striscia di demarcazione longitudinale. Nella prima tipologia possono
rientrare anche le piste completamente indipendenti dal normale
tracciato stradale. Le prime possono essere sia ad unico che a doppio
senso di marcia, mentre le seconde possono essere esclusivamente ad
unico senso concorde a quello della contigua corsia per i veicoli.
La larghezza standard di una corsia ciclabile è di
1,50 m. per unico senso di marcia (per tenere conto sia degli ingombri
di ciclista e bicicletta sia dello spazio per l’equilibrio e di un
accettabile franco libero) riducibile a 1,25 m. nel caso di due corsie
contigue. Eccezionalmente e per tratti molto limitati la larghezza può
essere ridotta a 1,00 m. per le piste in sede propria o per quelle in
sede riservata ubicate su strade pedonali o su marciapiedi.
La larghezza dello spartitraffico invalicabile tra
una pista in sede propria ed una strada a scorrimento non deve essere
inferiore a 70 cm. per consentire anche l’apposizione degli opportuni
cartelli stradali. Per le piste su corsia riservata la segnaletica
orizzontale di margine, eventualmente maggiorata, assume il significato
di spartitraffico invalicabile.
La velocità di progetto, a cui correlare in
particolare le distanze di arresto e quindi le lunghezze libere di
visuale, va definita tronco per tronco tenendo conto che i ciclisti in
pianura marciano ad una velocità media di 20-25 km/h e che in discesa
con pendenza del 5% possono raggiungere i 40 km/h.
La pendenza longitudinale è in genere quella della
strada contigua. Nel caso di piste con percorsi indipendenti da altre
strade, tale pendenza non deve in genere superare il 5% (ad eccezione
delle rampe per gli attraversamenti ciclabili che possono raggiungere il
10%) con una pendenza media dell’intera pista che non deve superare il
2%. Tali indicazioni servono anche a verificare la fattibilità di piste
adiacenti a percorsi viari esistenti.
La L. 208/91 fornisce inoltre indicazioni sui raggi
di curvatura orizzontale di piste da realizzare ex novo ed indipendenti
da altre strade.
Per gli attraversamenti delle carreggiate stradali in
genere i ciclisti devono uniformarsi al comportamento dei pedoni. Per
gli attraversamenti a raso su intersezioni ad uso promiscuo con i
veicoli a motore ed i pedoni, le piste ciclabili su corsia riservata
debbono in genere affiancarsi al lato interno degli attraversamenti
pedonali, in modo tale da istituire per i ciclisti la circolazione a
rotatoria con senso unico antiorario. Per gli attraversamenti a livelli
sfalsati riservati ai ciclisti va in genere preferita la soluzione in
sottopasso con le pendenze massime già indicate. |
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Segnaletica |
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Fondamentale risulta
l’apposizione della segnaletica sia orizzontale sia verticale prevista
dal vigente Codice della Strada, posta in condizioni di buona visibilità
senza che essa costituisca pericolo per gli utenti. Ad ogni inizio e
fine del percorso ciclabile e ad ogni incrocio con altre strade si
devono installare i segnali verticali di identificazione della pista,
integrati da linee di demarcazione e da eventuali simboli ripetuti sulla
pavimentazione.
Nel caso di piste in sede riservata, occorre apporre,
di fianco alla striscia bianca di bordo che delimita la carreggiata
stradale, una striscia continua gialla di larghezza maggiorata pari a 30
cm. con il simbolo della bicicletta anch’esso in giallo ripetuto
periodicamente lungo la pista.
Nei tratti ove il traffico automobilistico è molto
intenso e non è possibile realizzare piste in sede propria, oltre alla
succitata segnaletica è possibile ricorrere a dissuasori di tipo
meccanico, quali "occhi di gatto", cordoli in gomma, etc.
In corrispondenza degli incroci inoltre è sempre bene
apporre sulla pavimentazione il simbolo di "dare la precedenza"
lasciando sempre questa ai veicoli per evitare pericoli nel caso
contrario. In corrispondenza di incroci con semaforo sarebbe opportuno
installare lanterne semaforiche per biciclette per evitare confusioni
con quelle per i pedoni. |
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Pavimentazioni: tipologie
e materiali |
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Per quanto riguarda la
tipologia della pavimentazione, questa deve innanzitutto garantire
condizioni di agevole transito ai ciclisti evitando l’uso di griglie per
la raccolta di acque meteoriche con elementi tali da rendere
difficoltoso il transito delle biciclette.
Tipologicamente, nel caso di piste in sede riservata
si ricorrerà generalmente a pavimentazioni bituminose analoghe a quelle
delle strade adiacenti eventualmente con l’aggiunta di additivi colorati
per rendere ulteriormente visibile la pista stessa.
Nel caso invece di piste
in sede propria, la scelta può essere molto ampia e varia da caso a
caso. Per esempio per piste su tratturi di campagna preesistenti, si può
ricorrere a trattamenti bituminosi a penetrazione, oppure a trattamenti
"in bianco": stesa di bitume e successiva stesa di ghiaietto anche
colorato (porfidi, basalti, graniglie). Nel caso di percorsi in centri
abitati, si può ricorrere invece a pavimentazioni in elementi cementizi
autobloccanti, oppure in porfido o ancora in cls con trattamenti
superficiali di irruvidimento. |
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La condotta di guida |
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E’ bene accennare
brevemente anche a quella che deve essere la condotta di guida che i
ciclisti devono tenere perché, se lo sforzo dell’Amministrazione
Provinciale è quello di individuare spazi riservati e protetti per la
circolazione delle biciclette , d’altra parte il Nuovo Codice della
Strada individua in modo molto dettagliato quale deve essere il
comportamento su strada dei velocipedi, per cui il raggiungimento di
adeguati livelli di sicurezza deve necessariamente passare anche
attraverso un intenso lavoro di educazione stradale.
Innanzitutto una
bicicletta deve rispettare tutti gli obblighi degli altri soggetti che
normalmente transitano sulle strade, rispettando così tutti i limiti
alla circolazione che vengono fissati dalle autorità competenti. Inoltre
l’art. 182 impone altri limiti specifici per i velocipedi, obbligando i
ciclisti all’uso delle piste ciclabili nei tratti esistenti e solo in
caso contrario questi possono utilizzare la normale sede stradale. In
tal caso devono procedere su unica fila quando lo richiedano le
condizioni della circolazione e comunque mai affiancati in numero
superiore a due. Fuori dei centri abitati devono sempre procedere su
unica fila salvo in presenza di un minore di dieci anni che deve porsi
sulla destra di uno di età maggiore.
Nel caso i ciclisti siano
di intralcio o pericolo per i pedoni, devono condurre il veicolo a mano,
e sono così completamente assimilati a pedoni di cui devono rispettare
le normali regole di condotta diligente e prudente. |
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H O M E |
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